Dipart. GIUSTIZIA: referendum, forme e valore giuridico.

Costituzione italiana Art. 1 ;
l’italia è una repubblica fondata sul lavoro e che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.


Ecco la parola chiave; LA ESERCITA NELLA FORMA E NEI LIMITI DELLA COSTITUZIONE
In poche parole lo stato italiano ti dice; “puoi fare quello che vuoi…ma l’importante è che lo fai nei modi che ti dico io”

 
I referendum possono essere: 
 
- Propositivi; per proporre una nuova legge,ma presente solo nell’ordinamento della repubblica di San Marino e in Svizzera.
- Consultivo; per sentire il parere popolare circa una determinata questione politica ma non vincolante alla decisione successiva degli organi istituzionali.
- Confermativi; per richiedere il consenso popolare perché una legge o una norma costituzionale possa entrare in vigore.
- Abrogativi; per abrogare una legge già esistente e rimuoverla dall’ordinamento.
- Deliberativi; mediante il quale i cittadini deliberano secondo il principio della sovranità popolare.
- Legislativi; mediante i quali si introducono leggi locali o statali.
Riguardo al tipo di legge a cui si riferisce il referendum può essere:
- Ordinario; se attiene alla legislazione ordinaria
- Costituzionale; se riguarda la costituzione