Diritto Internazionale

 

Diritto delle genti " JUS GENTIUM "

Diritto Internazionale

Il Diritto Internazionale, riconosciuto anche come “ Diritto delle Genti “ è quella branca del Diritto che regola l’ordinamento giuridico della Comunità Internazionale.

Può anche essere definito come “ Diritto della Comunità degli Stati “ quindi un Diritto al di sopra di essi e dei loro Ordinamenti Interni.

di esso sono autorizzati ad avvalersi ex colonie, popoli soggetti a dominio militare straniero, e gruppi sociali cui le autorità nazionali rifiutino un effettivo diritto allo sviluppo politico, economico, sociale e culturale. (Sentenza 385/1996).
 

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Nel dictionnaire de la terminologie du droit International (Parigi 1959), alla voce “diritto di autodeterminazione dei popoli” si intrecciano una serie di significati:

·         Il diritto dei popoli ad essere consultati sulle cessioni territoriali;

·         Il diritto dei popoli a scegliere la loro forma di governo;

·         Il diritto dei popoli a essere protetti contro tutti gli interventi esterni;

·         Il diritto dei popoli a liberarsi da una dominazione che li opprime.

 

L’ONU nella Carta delle Nazioni Unite, entrata in vigore il 24/10/1945, sancisce il riconoscimento del diritto all’autodeterminazione a livello mondiale.

Le Nazioni Unite si impegnano nell’impiegare gli strumenti internazionali per la promozione allo sviluppo economico e sociale di tutti i popoli.

L’art.55 della Carta delle Nazione Unite si occupa dell’aspetto economico auspicando il miglioramento del tenore di vita, il pieno impiego della manodopera e condizioni di progresso e sviluppo economico e sociale.

In questa maniera l’autodeterminazione acquista una ulteriore dimensione:

è intesa, anche come diritto di un popolo alle proprie risorse naturali e ad una equa distribuzione della ricchezza sia a livello internazionale che sul piano interno.

Oggi molte Nazioni coincidono con uno Stato, ma non è sempre stato così.

In passato e tutt’ora, esistono Nazioni senza Stato, come, per esempio gli Scozzesi i baschi, i catalani, i sardi, i tibetani, i nativi americani e i siciliani.

Ci sono degli stati formati da più nazioni come il Regno Unito, il Regno del Belgio, il Regno di Spagna, la Svizzera e l’Italia.

Chi può, dunque, considerarsi un possibile candidato a beneficiare del diritto di autodeterminazione?

La Nazione Siciliana ha tutte le componenti legali per poter nell’immediatezza esercitare questo diritto.

Se un popolo non è libero di autodeterminarsi non è un popolo Sovrano.

L’autodeterminazione interna è negata solo dai regimi dittatoriali o comunque autoritari.

Quella esterna è negata o contrastata dalla persistente concezione stato – centrica dei rapporti internazionali, quella che considera lo stato come soggetto unico ed esclusivo del diritto e della politica internazionale e che è condivisa più o meno esplicitamente dalle diplomazie sia degli stati autoritari sia degli stati democratici.

L’art.1  della Carta  delle Nazioni Unite così recita: “Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico,sociale e culturale”.

L’art.10 della Costituzione Italiana così recita: ”L’Ordinamento Giuridico Italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”.

Inoltre, l’Italia ha recepito la convenzione sul principio di autodeterminazione dei popoli con la legge n° 881 del 1997.

Il Principio di autodeterminazione dei popoli è stato accettato e inserito nell’art.1.2 della Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il 26/06/1945 a San Francisco, entrata in vigore il 24/10/1945 e dispone che uno degli scopi dell’Organizzazione è sviluppare tra le Nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto del principio dell’eguaglianza dei diritti dei popoli e del loro diritto all’autodeterminazione.

Detto principio attiene ai soggetti di diritto internazionale, quali i Movimenti di Liberazione Nazionali e, quindi, al loro assetto e alla loro legittimazione giuridica sul piano internazionale. Vengono riconosciuti a tre categorie di popoli:

a) ai popoli soggetti a dominio straniero;

b) ai popoli soggetti a regime razzista,ovvero che attiene ad una discriminazione razziale;

c) ai popoli soggetti a potenza coloniale (estesa, poi, ai casi di cd. Neocolonialismo).

Il diritto all’autodeterminazione è un diritto “ERGA OMNES” (diritto di tutti i Popoli), che, quindi si può far valere nei confronti di tutti gli altri stati.

In data 03 ottobre 2014 il Muvimentu di Libbirazziuni Nazziunali Sikulo –in concomitanza con il suo apparato istituzionale (Guvernu Pruvvisoriu) ha inviato e depositato all’ONU e all’AIA la propria Denuncia all’Autodeterminazione del Popolo Siciliano,intraprendendo un percorso giuridico legale all’acquisizione dell’autodeterminazione dello stesso,passo obbligatorio alla dichiarazione di indipendenza che possa portare la nostra patria Sicilia ha Nazione indipendente e Stato sovrano,raggiunto questo obbiettivo il nostro guvernu provvisoriu si scioglierà immediatamente rimettendo alla sovranità del Popolo Siciliano l’0rganico del nuovo governo della nazione nascente Repubblica Siciliana tramite elezioni democratiche sotto la visione degli organi competenti di Diritto Internazionale,in Muvimentu di Libbirazziuni Nazziunali Sikulo rimarrà costituito fino all’espletamento di tutte le Carte costituzionali Statutaria come garante del Popolo Siciliano