Diritto Ordinamento Interno Stato italiano colonizzatore

Per combattere il nemico, bisogna conoscere il suo territorio

Il sistema o ordinamento politico della Repubblica Italiana è un Sistema politico improntato ad una democrazia rappresentativa nella forma di Repubblica Parlamentare.

Organizzazione generale

Il sistema politico italiano è organizzato secondo il principio di separazione dei poteri: il potere legislativo è attribuito al Parlamento, al governo spetta il potere esecutivo, mentre la magistratura, indipendente dall'esecutivo e dal potere legislativo, esercita invece il potere giudiziario, con il presidente della Repubblica che è la massima carica dello Stato e ne rappresenta l'unità.

La legge fondamentale della Repubblica Italiana forma la Costituzione; una raccolta appunto di tutte le leggi la quale indica i principi fondamentali della Repubblica, i diritti e i doveri dei cittadini e fissa l'ordinamento della Repubblica.
Il potere legislativo statale spetta al Parlamento ai sensi dell'art. 70 della Costituzione, suddiviso in due camere: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.
Tutte le leggi, in ultima istanza, devono essere promulgate dal Presidente della Repubblica il quale può rinviare al Parlamento una legge se ritiene che questa sia in contrasto con la Costituzione (diritto di veto), ma esclusivamente per la prima volta. Il presidente del Consiglio dei ministri del governo si regge su una maggioranza parlamentare, tipicamente costituita a partire da una consultazione elettorale su tutti gli aventi diritto di voto.

La separazione dei poteri

Solo in casi di necessità ed urgenza il Governo può emanare un atto avente le forza di legge e chiamato decreto legge, che deve essere confermato successivamente dal Parlamento entro 60 giorni, pena la sua decadenza. Inoltre il Parlamento può delegare il Governo tramite una legge chiamata legge delega affinché legiferi su una certa materia stabilendo nel contempo i limiti e i tempi entro i quali il Governo può muoversi nel legiferare. L'atto normativo emanato in questo modo dal Governo prende il nome di decreto legislativo.

Vi sono poi alcuni casi in cui il potere legislativo spetta al popolo sovrano attraverso l'istituto del referendum abrogativo e, in materia costituzionale, attraverso l'istituto del referendum confermativo delle leggi costituzionali.
In generale dunque il potere di iniziativa legislativa viene attribuito a ciascun parlamentare, al popolo, attraverso l'istituto della proposta di legge di iniziativa popolare effettuata tramite la raccolta di almeno 50 000 firme, e al Governo, le cui proposte di legge devono comunque essere controfirmate dal presidente della Repubblica.

Per quanto concerne gli atti amministrativi il controllo è effettuato da un serie di tribunali amministrativi suddivisi su base regionale, i TAR, con appello al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, avente competenza territoriale nazionale.
Con l'approvazione del Codice del processo amministrativo nel 2010 il controllo sugli atti amministrativi governativi e degli altri enti pubblici è diventato particolarmente penetrante, con possibilità di richiedere le più opportune misure cautelari, sia in primo che secondo grado, nonché il risarcimento del danno che l'atto amministrativo emanato dal pubblico potere ha causato.

Potere legislativo

Il potere legislativo spetta al Parlamento della Repubblica Italiana suddiviso in due camere: il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, i quali separatamente, con le stesse mansioni assegnate dalla Costituzione, promuovono, attraverso l'iniziativa dei suoi membri parlamentari, l'iniziativa legislativa che deve essere approvata a maggioranza da ciascuna delle due camere, altrimenti rigettata.

Potere esecutivo

Governo

Il potere esecutivo è affidato al governo all'interno del quale, secondo l'art. 92, c. 1 Cost., si distinguono tre diversi organi: il presidente del Consiglio dei ministri (primo ministro), i ministri e il Consiglio dei ministri , quest'ultimo costituito dall'unione dei precedenti due organi. La formazione del Governo è disciplinata in modo succinto dagli art. 92, c. 2, 93 e 94 Cost. e da prassi costituzionali consolidatesi nel tempo.

Il governo dipende dalla fiducia di entrambi i rami del parlamento ed ha in suo potere la possibilità di emettere decreti legge i quali devono essere confermati dal voto del parlamento entro 60 giorni.
In base alla legge finanziaria 2008, poi modificata con la legge 13 novembre 2009 n. 172, il numero di ministeri del Governo sono fissati a tredici, mentre l'intero esecutivo (compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari) non può contare più di sessanta unità.

Presidente del Consiglio dei ministri

Il presidente del consiglio dei ministri è il capo del governo.
È nominato dal Presidente della Repubblica ed è la quarta carica dello Stato per importanza, pur essendo il vero dominus del sistema politico (come in tutti i sistemi parlamentari repubblicani la prima carica è sempre il Presidente della Repubblica, anche se i suoi poteri sono limitati).

Teoricamente il presidente della repubblica è libero nella sua scelta, ma siccome il designato dovrà formare un governo con cui sarà sottoposto al voto di fiducia delle due camere, di fatto egli è scelto tendenzialmente nell'ambito dei partiti che hanno la maggioranza in parlamento; la prassi costituzionale vede il presidente della repubblica procedere a consultazioni con i gruppi parlamentari per poter procedere alla scelta di una persona che abbia la possibilità concreta di ottenere la fiducia.
Dopo la nomina il presidente del consiglio propone al Presidente della Repubblica le nomine dei singoli ministri insieme con i quali andrà a formare il Consiglio dei ministri se, come detto, riceverà il voto di fiducia da entrambi i rami del parlamento.

Il presidente del consiglio dei ministri coordina l'attività dei ministri ed è responsabile delle attività del governo.
Il presidente del consiglio, a differenza di quanto avviene in altri ordinamenti, non è a tutti gli effetti un superiore gerarchico dei ministri, naturalmente in qualità di capo del governo, egli esplica funzioni alle quali tutti i ministri sono, direttamente o indirettamente, sottoposti. Altresì è vero che il Presidente del Consiglio dei Ministri non può dare ordini specifici ai ministri riguardo l'attività dei loro dicasteri, ma solo direttive a carattere generale, così come è vero che non può licenziarli.
Egli si qualifica così come un primus inter pares, cioè un primo di pari grado con in suoi ministri. Più in generale, il presidente del consiglio svolge una triplice funzione: impulso, direzione, coordinamento dell'attività del governo.

Potere giudiziario

La magistratura

Il potere giudiziario è esercitato dalla Magistratura che costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
I magistrati ordinari sono titolari della funzione giurisdizionale (vedi voce giurisdizione), che amministrano in nome del popolo.
Il Consiglio Superiore della Magistratura ha compiti di autogoverno della Magistratura, sottraendola del tutto dal controllo del Ministro della giustizia.

Il sistema giudiziario italiano trae le proprie origini dal diritto romano, e il Codice Napoleonico ha ispirato i codici italiani.
Il nostro sistema penale è basato su un sistema accusatorio (giudice terzo, dialettica processuale e parità delle armi tra le parti, processo "pubblico" e orale), ma la prima fase, ossia quella delle indagini preliminari, è caratterizzata dalla segretezza, elemento tipico del sistema inquisitorio.
Questo porta alcuni studiosi a definire il nostro un sistema "misto". Sono garantiti sia nella giurisdizione civile, che penale, che amministrativa (seppur con alcune peculiarità) tre gradi di giudizio: in primo grado si porta la causa davanti al giudice per la prima volta; in secondo grado si presenta appello avverso la decisione assunta dal giudice di primo grado, e il giudice d'appello può entrare nel merito della decisione (ed è quindi possibile un ribaltamento anche totale della prima sentenza es. condanna/assoluzione); in terzo grado, nel ricorso per cassazione, si impugna la decisione del giudice dell'appello.
In quest'ultimo grado di giudizio però il giudice non entra nell'accertamento in fatto compiuto nella decisione impugnata, ma può semplicemente controllare che il processo si sia svolto nel rispetto della legge.

Dopo i tre gradi di giudizio la sentenza impugnata diventa definitiva.

Presidente della Repubblica

Il presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
È la più alta carica dello Stato e ha alcuni dei compiti precedentemente prerogative  del Re d'Italia.
È una sorta di punto d'incontro tra i tre rami del potere: nomina l'esecutivo ed è il presidente dell'ordinamento giudiziario.
Il presidente è inoltre il comandante in capo delle forze armate, ma tale attribuzione è ritenuta dalla dottrina giuridica molto dubbia, considerando che il Capo dello Stato italiano non detiene indirizzo politico, data comunque la forma parlamentare dell'ordinamento italiano.
Tale funzione si esplica nella presidenza del Consiglio Supremo di Difesa, ma si comprende bene che questo non basta a fare del comando supremo delle forze armate italiane un comando di natura effettiva, tecnico-operativa.

Il comando delle forze armate è formalmente attribuito al Capo dello Stato, ma detenuto in effetti dal Ministero della difesa e quindi dal Governo.
In generale, i poteri del Presidente sono piuttosto esigui.
Poiché infatti l'Italia è una Repubblica Parlamentare, l'indirizzo politico è determinato dal Parlamento e dal Governo; quest'ultimo, essendo vertice del potere esecutivo, detiene anche la funzione amministrativa, per cui l'indirizzo politico-amministrativo dello Stato fa del Governo Italiano (ma lo stesso dicasi degli altri governi) l'organo più "forte" in quanto è, per così dire, il motore della politica nazionale ed estera.
Dunque, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Capo del Governo, è l'organo monocratico con più potere politico.

Il presidente della Repubblica è eletto da un collegio elettorale composto da entrambi i rami del Parlamento e da 58 rappresentanti regionali, il suo mandato è di 7 anni.
La sua elezione richiede una larga maggioranza che si riduce progressivamente dai 2/3 nei primi tre scrutini al 50% + uno degli aventi diritto dai successivi.

Di norma, il presidente cerca di restare in una posizione neutrale rispetto al dibattito politico nazionale, e riveste il ruolo istituzionale di garante per tutto ciò che concerne il processo politico.
Il presidente può inoltre rigettare leggi apertamente anti-costituzionali rifiutandosi di firmarle, poiché egli agisce quale guardiano della Costituzione italiana. Tuttavia questo potere è esercitabile esclusivamente una sola volta sulla stessa legge.