Regioni

Le regioni sono, assieme ai comuni, alle province, alle città metropolitane e allo stato centrale, uno dei cinque elementi costitutivi della Repubblica Italiana.

Ogni regione è un ente territoriale con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, come stabilito dall'art. 114, secondo comma del testo.

Le regioni, secondo quanto indicato dall'art. 131, sono venti.

Cinque di queste sono dotate di uno statuto speciale di autonomia e una di queste (il Trentino-Alto Adige), è costituita dalle uniche due province autonome, dotate cioè di poteri legislativi analoghi a quelli delle regioni, dell'ordinamento italiano (Trento e Bolzano).
Nel rispetto delle minoranze linguistiche, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta sono riportati con le denominazioni bilingui di Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste all'art. 116, come modificato nel 2001.

In base allo statuto, che è per le regioni quello che è per lo stato la sua costituzione, è possibile distinguere due grandi categorie:

-       regioni a statuto ordinario

-       regioni a statuto speciale

Regioni a statuto ordinario

Quindici delle venti regioni italiane sono a statuto ordinario.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate con intervallo non minore di due mesi.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
L'autonomia legislativa di queste regioni è stata notevolmente ampliata dalla riforma costituzionale del 2001, approvata sotto il governo Amato II e confermata dal voto popolare durante il governo Berlusconi II.

Tuttavia l'autonomia finanziaria, il cosiddetto federalismo fiscale, pure prevista dall'art. 119 della costituzione riformata, non è ancora operativa, per cui le regioni dipendono ancora dai trasferimenti dello stato centrale.
Le regioni dispongono comunque dell'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), di un'addizionale regionale all'IRPEF, di una compartecipazione all'IVA e di altri tributi minori.
Le regioni a statuto ordinario furono istituite soltanto nel 1970.

Regioni a statuto Speciale

Cinque regioni sono a statuto speciale, approvati con legge costituzionale nel 1948 (il Friuli-Venezia Giulia nel 1963), come previsto dall'art. 116 della Costituzione.

Lo statuto speciale garantisce una particolare forma di autonomia, ciò è tangibile nell'autonomia impositiva. Il Friuli-Venezia Giulia trattiene per sé il 60% della maggior parte dei tributi riscossi nel territorio regionale, la Sardegna il 70%, la Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano il 90% e la Sicilia il 100% (il cui diritto sancito dallo Statuto speciale del 1946 non è stato ancora pienamente attuato). Tali regioni dispongono di notevoli poteri legislativi e amministrativi, come nei settori scuola, sanità, infrastrutture e di conseguenza debbono provvedere al relativo finanziamento principalmente con le proprie risorse, mentre nelle regioni a statuto ordinario le spese sono principalmente a carico dello stato.

La prima regione ad essere istituita fu la Sicilia nel 1946, con il regio decreto del 15 maggio, prima del referendum istituzionale, e confermato con la legge costituzionale n. 2/1948.
Tre regioni a statuto speciale furono istituite dalla stessa Assemblea costituente nel 1948: la Sardegna, date le forti spinte autonomistiche, se non indipendentistiche come in Sicilia, la Valle d'Aosta per proteggere la minoranza francofona, il Trentino-Alto Adige, per la tutela dei germanofoni ai sensi dell'accordo di Parigi. Nel 1963 fu costituita la regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia.
Nel 1972 entrò in vigore il nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che trasferì la maggior parte dei poteri regionali alle due province autonome di Trento e Bolzano.

Province autonome

La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano (art 116, secondo comma).
Tali province sono dotate di poteri, anche legislativi, corrispondenti a quelli di una regione.
Taluno parla di province a statuto speciale.
La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è stata ampiamente esautorata. La presidenza viene assunta a turno dai presidenti delle province di Trento e di Bolzano.
Anche il ruolo di Trento come capoluogo è stato ridimensionato, dal momento che la Giunta e il Consiglio si riuniscono anche a Bolzano.

Gli organi della regione sono indicati dall'art. 121 della Costituzione e sono:

-       il consiglio regionale;

-       la giunta regionale;

-       il presidente della giunta regionale.

La regione è rappresentata dal presidente della giunta regionale (anche detto presidente della regione) che dal 2000 viene eletto direttamente, a meno che lo statuto regionale non preveda l'elezione da parte del Consiglio regionale.
Se il presidente della regione viene sfiduciato o si dimette volontariamente con effetti immediati o muore o è impedito permanentemente il Consiglio regionale viene sciolto e vengono indette al più presto nuove elezioni.
Fino a che siano instaurati i nuovi organi della regione sono prorogati i poteri dei precedenti organi per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

La regione è dotata di un consiglio regionale, eletto dai cittadini maggiorenni residenti nella regione.

In Sicilia, regione autonoma, prende il nome di parlamento regionale e i suoi membri sono detti deputati e non consiglieri.

Il consiglio esercita il potere legislativo per le materie che la Costituzione e gli statuti speciali per le regioni autonome demandano alla potestà legislativa esclusiva o concorrente.
Le funzioni amministrative sono attribuite alla giunta regionale, formata dagli assessori oltre che dal presidente della regione.

Questi sono organi necessari delle regioni, per cui gli statuti e le leggi regionali non possono disporre diversamente dal dettato costituzionale.

Autonomia della regione

Le autonomie riconosciute alla regione e garantite a livello costituzionale nei confronti dello Stato e degli enti territoriali minori sono:

-       autonomia statutaria;

-       autonomia legislativa;

-       autonomia regolamentare;

-       autonomia amministrativa;

-       autonomia finanziaria.

Autonomia Statuaria

Le sole regioni a statuto ordinario sono dotate di tale autonomia.

Ciascuna regione ordinaria adotta con legge regionale uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.
Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Le regioni a statuto speciale sono prive di tale autonomia (cioè del potere-dovere di darsi uno statuto), visto che gli statuti speciali sono leggi costituzionali dello Stato.

Tuttavia la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, ha modificato gli statuti delle cinque regioni speciali, attribuendo a una legge statutaria la determinazione della forma di governo della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Solo per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol la forma di governo continua a essere disciplinata dallo statuto regionale.

Autonomia legislativa

In seguito alla riforma costituzionale del 2001, la potestà legislativa appartiene allo Stato e alle regioni, posti sullo stesso piano; 

la competenza è attribuita per materie.


La competenza a legiferare può essere:

-       esclusiva dello Stato;

-       concorrente (statale e regionale);

-       residuale delle regioni (interpretata come esclusiva).

Per l'art. 127 della Costituzione "Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione".
Così come la Regione " quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione di una legge o dell'atto avente valore di legge" (art.127 co.2)

Autonomia regolamentare

L'autonomia regolamentare della regione è definita dall'art. 117 della Costituzione, 6° comma.

La regione ha potestà regolamentare nelle materie su cui ha competenza esclusiva e su quelle in cui la competenza tra Stato e regione è di tipo concorrente.
Ha potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva dello Stato in quanto sia ad essa delegata.
La titolarità della potestà regolamentare della regione non è definita a livello costituzionale.

La corte costituzionale, nella sentenza n. 313/2003,[7] ha infatti sostenuto la teoria della libertà di scelta degli Statuti delle Regioni, affermando che spetta alla singola Regione, nell'ambito della sua autonomia, decidere quale deve esser l'organo che in concreto svolge la funzione regolamentare.

Il Consiglio Regionale esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva statale delegate alle Regioni in base all'art. 117 comma 6 della Costituzione.

Autonomia amministrativa

L'autonomia amministrativa della regione è stabilita con l'art. 118 della Costituzione.

L'autonomia amministrativa della regione, come di tutte le pubbliche amministrazioni, deve aderire ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
La regione, per il tramite di una legge regionale, può delegare le funzioni amministrative di cui è titolare ai Comuni, alle Province o alle Città metropolitane.
Prima della modifica costituzionale per opera della legge n. 3/2001 vigeva il principio del parallelismo tra funzione legislativa e funzione amministrativa.
Quindi alle regioni spettavano le funzioni amministrative in riferimento alle materie di cui all'art. 117 (anch'esso previgente alla riforma del titolo V).

Inoltre

lo Stato poteva delegare funzione amministrative alle regioni in materie di propria competenza legislativa

lo Stato poteva attribuire direttamente funzioni agli enti locali, qualora si trattasse di funzioni di interesse strettamente locale

lo Stato poteva trattenere funzioni presso di sé, qualora si ravvisasse un interesse nazionale

le regioni avrebbero dovuto utilizzare le proprie funzioni amministrative tramite comuni e province utilizzando lo strumento della delega e dell'avvallamento.

Autonomia finanziaria

L'autonomia finanziaria della regione è stabilita con l'art. 119 della Costituzione.

Esso prevede il cosiddetto federalismo fiscale, ma finora non ha trovato attuazione (per le regioni a statuto ordinario).

La regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
Stabilisce e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio.

La regione ha un proprio patrimonio.

Può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

Per disposizione dell'art. 120 della Costituzione la regione non può stabilire dazi sul commercio con le altre regioni.