Personalità giuridica della Sicilia

Personalità Giuridica della Nazione Siciliana

Contrariamente alla comune opinione, noi siamo dell'avviso che lo Stato di Sicilia risorto dal 1812, nel 1849 non perdette affatto la sua personalità giuridica, acquisita ipso facto e con tutte le sue caratteristiche all'atto stesso in cui sorse o risorse.

Al limite, la sua esistenza quale soggetto internazionale, cioè la sua personalità internazionale, può essere revocata in dubbio, perché se è vero da un canto che di fatto l'acquistò lungo i sedici mesi del suo operare, è pur vero dall'altro che non si giunse al suo pieno riconoscimento de jure da parte di quegli stessi Stati che ne accettarono i rappresentanti diplomatici a Roma, a Firenze, a Torino, a Parigi e a Londra, e con essi trattarono. Tuttavia è nostra convinzione che, come anche afferma la sentenza dell'I agosto 1929 del tribunale arbitrale misto tedesco-polacco, riportata dal Balladore - Pallieri nel suo Diritto internazionale pubblico, «lo Stato esiste di per se stesso e il riconoscimento [da parte della Comunità internazionale] è null'altro che una dichiarazione della sua esistenza».

Lo Stato di Sicilia esisteva per il suo proprio diritto; né lo Stato da cui si diceva che si fosse separato poteva in alcun modo negare la sua più antica ed autonoma esistenza. «La indipendenza e i diritti costituzionali degli Stati», fu detto autorevolmente a Quito il 16 maggio 1864, «non derivano la loro origine da trattati, ma dalla stessa esistenza degli Stati, e sono [o dovrebbero essere, aggiungiamo noi] garantiti dai principi del diritto internazionale».

Gli elementi costitutivi e costituenti dello Stato di Sicilia - e della sua Costituzione che certamente non poteva essere abrogata dai decreti borbonici del 1816 o da quegli altri atti dispotici che il re di Napoli emanò all'indomani del maggio 1849 - a nostro avviso, continuano a costituire il plasma, ossia la giuridica storicità e non l'astrazione, del suo diritto all'esistenza, specie se si tiene presente, come vedremo, quanto accadde ancora nel 1860. Questi tre elementi costitutivi di ogni Stato sono il territorio, il popolo e la sovranità della sua Costituzione, ed essi non sono mai venuti a mancare dal 1812 allo Stato di Sicilia, anche se fu occupato nel 1849 e invaso da altre truppe straniere nel 1860. Né il suo diritto al nome, all'indipendenza e alla bandiera può considerarsi estinto solo perché all'occupazione illegittima nel 1849 da parte dell'esercito napoletano succedette l'occupazione altrettanto illegittima dei guerriglieri garibaldini che vennero presto rilevati dalle truppe del Piemonte.

E se d'altronde è vero che nel 1849 tutti i membri del suo Governo e i Rappresentanti delle sue più alte cariche furono costretti ad imbarcarsi per l'Estero, dove non provvidero a costituire un Governo in esilio, altrettanto risulta a storica verità che quel Parlamento, unico depositario del potere di rinuncia allo stato di guerra, non diede mai alcun mandato in tal senso al Presidente del Regno o al Governo o al Comandante della Guardia Nazionale, ma, al contrario, nella sua solenne adunanza del 24 marzo non permise neppure la lettura del cosiddetto Atto di Gaeta che era stato portato il giorno prima a Palermo sotto la forma inaccettabile di un Ultimatum dai diplomatici di Francia e Gran Bretagna, Rayneval e Temple.

A parer nostro, dunque, la stessa distinzione tra lo Stato moderno inteso come Stato di diritto, e lo Stato antico e quello medievale per i quali la debellatio e l'accettazione della formula romana della deditio senza patti e condizioni costituiva indubbiamente il totale abbattimento della personalità interna ed internazionale dello Stato vinto, non consente di giungere alla conclusione secondo cui lo Stato di Sicilia, nel 1849, sia incorso ipso facto ipsoque jure nella cosiddetta estinzione.

In ogni caso, vedremo ancora che esso nell'estate 1860 riceverà più volte dal Governo Dittatoriale un singolare riconoscimento con il ripristino di quella sua propria legislazione già dichiarata nulla dal Borbone; e che il 5 ottobre 1860, questo altrettanto illegittimo successore decreterà addirittura la convocazione dei comizi elettorali, affinchè i Rappresentanti della sovranità popolare e della Nazione fissino le condizioni della Sicilia per un'adesione formale e sostanziale a quell'annessione che lui ben sa di non potere legittimare diversamente.

I Polacchi celebrano ogni anno la Costituzione democratica del 3 maggio 1791, giurata dal re Stanislao Poniatowski e con la quale si sottrassero al dominio russo e ripresero il loro posto tra i popoli liberi, per sottolineare appunto la mai avvenuta estinzione di quella Carla che si diedero liberamente nella più memoranda seduta della loro Dieta.