Presidente della repubblica italiana

 

E' un organo costituzionale eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da rappresentanti delle regioni e dura in carica per sette anni.
La Costituzione stabilisce che può essere eletto presidente chiunque, con cittadinanza italiana, che abbia compiuto i cinquanta anni di età e che goda dei diritti civili e politici.

La Costituzione prevede inoltre l'incompatibilità con qualsiasi altra carica.

Il presidente assume l'esercizio delle proprie funzioni solo dopo aver prestato giuramento al Parlamento in seduta comune (ma senza i delegati regionali), al quale si rivolge, per prassi, tramite un messaggio presidenziale.
Il mandato dura sette anni a partire dalla data del giuramento.
La previsione di un settennato impedisce che un presidente possa essere rieletto dalle stesse Camere, che hanno mandato quinquennale, e contribuisce a svincolarlo da eccessivi legami politici con l'organo che lo vota.

La costituzione italiana non prevede un limite al numero di mandati per quanto concerne la carica di presidente della Repubblica.

Oltre che alla naturale scadenza di sette anni, il mandato può essere interrotto per:

·         dimissioni volontarie;

·         morte;

·         impedimento permanente, dovuto a gravi malattie;

·         destituzione, nel caso di giudizio di colpevolezza sulla messa in stato d'accusa per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione (Art. 90)

·         decadenza, per il venir meno di uno dei requisiti di eleggibilità

I poteri del presidente sono prorogati nel caso le camere siano sciolte o manchino meno di tre mesi al loro scioglimento; vengono prorogati fino all'elezione che dovrà aver luogo entro quindici giorni dall'insediamento delle nuove Camere.

In caso di impedimento temporaneo, dovuto a motivi transitori di salute o a viaggi all'Estero, le funzioni vengono assunte temporaneamente dal presidente del Senato.

Gli ex presidenti della Repubblica assumono per diritto il nome e la carica di presidenti emeriti della Repubblica (istituita con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 1998 e del 25 settembre 2001) e assumono di diritto la carica, salvo rinuncia, di senatore di diritto e a vita. (Art. 59 Cost.)

La Costituzione oltre a riconoscere alla carica la funzione di rappresentanza dell'unità del Paese con tutte le prerogative tipiche del capo di Stato a livello di diritto internazionale, pone il presidente al vertice della tradizionale tripartizione dei poteri dello Stato. Espressamente previsti sono i poteri di:

1.     in relazione alla rappresentanza esterna:

·         accreditare e ricevere funzionari diplomatici (art.87 Cost.);

·         ratificare i trattati internazionali sulle materie dell'art.80, previa autorizzazione delle Camere (art.87);

·         dichiarare lo stato di guerra, deliberato dalle Camere (art.87);

2.     in relazione all'esercizio delle funzioni parlamentari:

·         nominare fino a cinque senatori a vita (art.59);

·         inviare messaggi alle Camere (art.87);

·         convocarle in via straordinaria (art.62);

·         scioglierle salvo che negli ultimi sei mesi di mandato. Lo scioglimento può avvenire in ogni caso se il semestre bianco coincide in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura (art.88);

·         indire le elezioni e fissare la prima riunione delle nuove Camere (art.87);

3.     in relazione alla funzione legislativa e normativa:

·         autorizzare la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi (art.87);

·         promulgare le leggi approvate in Parlamento entro un mese, salvo termine inferiore su richiesta della maggioranza assoluta delle Camere (art.73);

·         rinviare alle Camere con messaggio motivato le leggi non promulgate e chiederne una nuova deliberazione (potere non più esercitabile se le Camere approvano nuovamente) (art.74);

·         emanare i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo (art.87);

·         indire i referendum (art.87) e nei casi opportuni, al termine della votazione, dichiarare l'abrogazione della legge a esso sottoposta;[6]

4.     in relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico:

·         nominare il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri (art.92). Secondo la prassi costituzionale, la nomina avviene in seguito ad opportune consultazioni con i presidenti delle Camere, i capi dei gruppi parlamentari, i presidenti emeriti della Repubblica e le delegazioni politiche;

·         accogliere il giuramento del governo e le eventuali dimissioni (art.93);

·         nominare alcuni funzionari statali di alto grado (art.87);

·         presiedere il Consiglio supremo di difesa e detenere il comando delle forze armate italiane (art.87);

·         decretare lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione (art.126);

·         decretare lo scioglimento delle Camere o anche una sola di esse (art.88);

5.     in relazione all'esercizio della giurisdizione:

·         presiedere il Consiglio superiore della magistratura (art.104);

·         nominare un terzo dei componenti della Corte costituzionale (art.135);

·         concedere la grazia e commutare le pene (art.87).

Conferisce inoltre le onorificenze della Repubblica Italiana tramite decreto presidenziale (art. 87).

La Costituzione (art. 89) prevede che ogni atto presidenziale per essere valido debba essere controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità, e richiede la controfirma anche del presidente del Consiglio dei ministri per ogni atto che ha valore legislativo o nei casi in cui ciò viene previsto dalla legge (come avviene per esempio per la nomina dei giudici costituzionali, dei senatori a vita o per i messaggi alle Camere).

Come stabilisce l'art. 90 della Costituzione, il presidente non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne per alto tradimento o per attentato alla Costituzione, per cui può essere messo sotto accusa dal Parlamento.
L'assenza di responsabilità, principio che discende dall'irresponsabilità regia nata con le monarchie costituzionali (nota sotto la formula: The King can do no wrong, "il Re non può sbagliare"), gli consente di poter adempiere alle sue funzioni di garante delle istituzioni stando al di sopra delle parti.
La controfirma del ministro evita che si crei una situazione in cui un potere non sia soggetto a responsabilità: il ministro che partecipa, firmando, all'atto del presidente potrebbe essere chiamato a risponderne davanti al Parlamento o davanti ai giudici se l'atto costituisse un illecito.

Il presidente della Repubblica può dar vita a illeciti compiuti al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, e in questi casi varrà l'ordinaria responsabilità giuridica. In particolare, se è difficile immaginare un vero e proprio illecito amministrativo (coincidente con un reato funzionale), non si può invece escludere che il presidente sia chiamato, sul piano civile, a risarcire un danno, per esempio per un incidente stradale.

Al pari degli altri organi costituzionali, anche la Presidenza della Repubblica dispone di uffici e servizi dotati di una peculiare autonomia. Al vertice degli uffici della Presidenza è posto il segretario generale, nominato e revocato dal presidente in carica.