il Nostro Percorso

 

Autodeterminazione come Diritto Internazionale acquisito da tutti i Popolo
come sancito all'Art. 1 parag. 2, 55 e 76 della Carta delle Nazioni Unite

 La Carta delle Nazioni Unite, infatti, al Capitolo I (dedicato ai fini e principi dell'Organizzazione), articolo 1, paragrafo 2, individua come fine delle Nazioni Unite:
"Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'auto-determinazione dei popoli..."

il MLNSikulo come Soggetto di Diritto Internazionale in concomitanza con il suo Apparato Istituzionale "Guvernu Pruvvisoriu" come disposto dall'Art. 96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977. 

Si impegna a intraprendere il percorso di Autodeterminazione come Diritto Internazionale dei Popoli, come sancito all’Art. 1 parag. 2, 55 e 76 della Carta delle Nazioni Unite.
Diritto inderogabile di tutti gli stati firmatari che lo hanno ratificato nel suo Ordinamento Giuridico Interno.
Tranne la Russia e la Cina che ne hanno diritto di veto. 

Lo Stato Italiano lo ha ratificato il 14 dicembre 1955.

Il principio di autodeterminazione dei popoli

Sancisce il diritto di un popolo sottoposto a dominazione straniera ad ottenere l'indipendenza, associarsi a un altro Stato o comunque a poter scegliere autonomamente il proprio regime politico.
Di esso sono autorizzati ad avvalersi ex colonie, popoli soggetti a dominio militare straniero, e gruppi sociali cui le autorità nazionali rifiutino un effettivo diritto allo sviluppo politico, economico, sociale e culturale. (Sentenza 385/1996).

Tale principio costituisce una norma di diritto internazionale generale, cioè una norma che produce effetti giuridici (diritti e obblighi) per tutta la Comunità degli Stati. Inoltre, questo principio è anche una norma di ius cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale. Come tutto il diritto internazionale, il diritto di autodeterminazione viene ratificato da leggi interne, per esempio, in Italia, la L. n. 881/1977, e vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).

Noi abbiamo intrapreso questo percorso il 20 luglio 2014 Costituiti come Soggetto di Diritto Internazionale che rappresenta un Popolo, come aggregato organizzato di un gruppo di esseri umani uniti da vincoli Etnici – Religiosi – Culturali – Storici, che si identifica in un popolo all’interno di un territorio riconoscendolo come sua Patria e Nazione.
Il MLNSikulo il 03 ottobre 2014,ha depositato nelle principali sedi degli Organi di Diritto Internazionale "DENUNCIA all’AUTODETERMINAZIONE del POPOLO SICILIANO", alla consultazione della IV COMMISSIONE dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite “ SPECPOL “, che si occupa di Politiche Sociali e Decolonizzazione.
Il 21 ottobre 2014 e stata depositata nella sede ONU a Roma.
il 18 febbraio 2016, abbiamo depositato nelle segreterie di competenza, "Dichiarazione di disconoscimento di tutte le autorità governative e istituzionali dello Stato italiano, e quelle presenti sul suolo Siciliano"

Il Nostro riconoscimento come MDL (movimeto di liberazione) è di esclusiva competenza  dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite o di uno o più Nazioni-Stato indipendenti e sovrani.

Al momento del riconoscimento, il MLNSikulo è legittimato a deporre tutte le Istituzioni governative e di rappresentanza italiane sul suolo Siciliano e dichiarare lo Stato di Autodeterminazione transitoria per l’indipendenza della Sicilia.
Il MLNSikulo in concomitanza del suo Guvernu Pruvvisoriu, accompagnerà il popolo Siciliano, a libere elezioni democratiche per l’elezione del Presidente della Nascente Nazione – Stato Siciliana, e del nuovo Parlamento, con una serie di azioni giuridiche sul territorio;

- Costituire una Banca Centrale

- Emettere moneta sovrana

- Organizzare le strutture adeguate ad una Nazione-Stato

- Costituire l’Agenzia delle Entrate

- Eleggere un’Assemblea Costituente transitoria, atta a presentare una Dichiarazione di indipendenza in concomitanza con il MLNSikulo, e a redigere la Costituzione della Repubblica Siciliana.

- Indire una Costituente bilaterale per redigere i modi e tempi per il passaggio di tutte le competenze territoriali e giuridiche.

- In caso di rifiuto da parte dello Stato Italiano, il MLNSikulo in concomitanza con l’Assemblea Costituente transitoria, depositeranno una Dichiarazione di Indipendenza Unilaterale nelle Sedi Centrali degli Organi di Diritto Internazionale ONU e AIA e nelle sedi competenti dello Stato occupante.

All’avvenuta Costituzione della Nazione Siciliana, il Guvernu Pruvvisoriu del MLNSikulo si scioglierà immediatamente, rimettendo tutto alla Sovranità Popolare tramite elezioni democratiche per l’elezione del Presidente della Sicilia e del suo Parlamento.

Il MLNSikulo rimarrà Costituito a garanzia dell’indipendenza acquisita, del corretto svolgimento democratico delle Istituzioni Governative Siciliane e garante della Sovranità Popolare.

ANimus TUus DOminus