Dipart. GIUSTIZIA: petizioni, le forme e il suo valore giuridico.

Petizione

Una petizione è una richiesta ad un'autorità, generalmente governativa, o a un ente pubblico.Nel linguaggio colloquiale, una petizione è un documento sottoscritto da più individui e indirizzato a un ente pubblico o privato.

 

L'ordinamento legislativo italiano conferisce ai cittadini il diritto di ricorrere allo strumento della petizione popolare all'art. 50 della Costituzione:
« Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. »
(Costituzione della Repubblica Italiana, art. 50)

 

Classificazione
 

In base alle finalità, è possibile classificare le petizioni come:
• precettistiche, se invogliano il legislatore ad approvare delle norme che colmino un vuoto legislativo (vacatio)
• di sensibilizzazione, se hanno lo scopo di focalizzare l'interesse del destinatario su una particolare tematica
• abrogative, se invogliano il legislatore ad abrogare una determinata norma giuridica
 

Per una petizione non è necessaria l'autentica di firma con la registrazione degli estremi di un documento d'identità.
 

Soglie

La legge italiana prevede:
• 50.000 firme per depositare un disegno di legge in Parlamento, inoltre le firme devono essere prima validate dalla Corte di Cassazione.
• 500.000 per indire un referendum abrogativo, inoltre le firme devono essere prima validate dalla Corte di Cassazione.
• Per finalità di sensibilizzazione non esiste invece un valore-soglia da superare, o la necessità di convalida delle firme.
Di solito i comitati promotori raccolgono un numero superiore di firme, almeno tra il 5 e il 10%, per tenere conto di quelle che potrebbero risultare non ritenute valide dalla Suprema corte e che potrebbero quindi essere escluse dal computo.

·         Attenzione, di solito una petizione accettata dalle istituzioni governative viene quasi sempre tramutata dagli stessi in consultazione referendaria, quindi una petizione progettistica potrebbe essere tramutata in un referendum consultivo, per sentire il parere popolare circa una determinata questione politica (oggi tutto è questione politica) ma che legalmente non è vincolante alla decisione finale, che viene rimessa alle istituzioni governative di competenza.

·         Come in caso di una petizione abrogativa che verrebbe tramutata in una consulta referendaria di forma abrogativa, per abrogare una legge già esistente, e rimuoverla dall’ordinamento interno, ma sempre con la decisione finale rimessa alle istituzioni governative di competenza.
 

L'ordinamento italiano equipara la firma digitale a quella chirografa , e ogni cittadino può ottenere una firma digitale per certificare la propria identità.
Ma attenzione, ad oggi non esiste un sito web istituzionale per la raccolta di petizioni con firme digitali, e per l'esercizio del diritto di petizione via Internet, quindi le petizioni recise in qualsiasi sito web, sono legalmente inutili, alla luce di tutto questo le petizioni legali sono solo quelle cartacee.

Una petizione che potrebbe risultare molto incisiva nei confronti delle istituzioni governative, anche se non ha tanto valore legale è quella di sensibilizzazione delle istituzioni governative.
Un esempio pratico di una petizione di sensibilizzazione è quella usata per chiedere la libertà di Nelson Mandela, imprigionato dal governo del Sudafrica durante l'apartheid. La petizione in questione non aveva valore legale, come già detto, ma le firme di milioni di persone rappresentarono una forza morale che ha aiutato a liberare Mandela e a porre termine alla politica di segregazione razziale.
Quindi incisiva in rispetto alla proporzione delle firme raccolte, un quorum popolare.

Il diritto di petizione è inoltre considerato diritto fondamentale dell'Unione Europea e, come tale, inserito nell'apposita Carta del Parlamento Europeo all'art. 44:
« Qualsiasi cittadino, o qualsiasi persona giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro dell'Unione europea ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo »
(Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 44)
 

Per le petizioni alla commissione europea la raccolta delle firme si può effettuare sia cartacea sia online, ed è necessario inserire almeno nome, cognome e comune di residenza.
Non esiste certificazione autentica, le firme servono a dimostrare il consenso dei cittadini sulla richiesta.