commissariare la Sicilia....?? già fatto...!!! dal 1957 con l'abolizione dell'Alta Corte Siciliana

chi ancora continua a parlare di attuazione dello Statuto Siciliano, di commissariamenti governativi, di autodeterminazione fiscale (autonomia in chiave moderna o di linguaggio politico di ultima generazione) o è ignorante o in mala fede.

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La Sicilia è stata commissariata già dal 1957, quando fu abolita l’Alta Corte Siciliana, unico organo costituzionale  garante tra lo stato italiano e lo Stato Siciliano, come citato dall’art. 24 e 25 dello Statuto Siciliano;

Art.24.

E’ istituita in Roma un’Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominati in pari numero dalle Assemblee legislative dello stato e dello Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.
l’onore finanziario riguardante l’Alta Corte è ripartito equamente fra lo stato e la Regione.

Art.  25.

L’Alta Corte giudicherà sulla Costituzionalità:

a)      Delle leggi emanate dall’Assemblea Regionale;

b)      Delle leggi e dei regolamenti emanati dallo stato, rispetto al presente Statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.

da li in poi è stata sempre più delegittimata la funzione parlamentare Siciliana e il lavoro di Governo da parte dello stato italiano con la complicità e il massimo appoggio dei politici Siciliani, che si sono succeduti sia al parlamento italiano che Siciliano, e ai rispettivi governi, fino a delegittimarlo completamente con l’ultima sentenza della corte costituzionale la n° 255, vi facciamo presente che all’interno della corte costituzionale all’epoca della sentenza citata prima, c’era come giudice membro il siciliano Sergio Mattarella, l’attuale presidente degli italiani,  lo stesso che oggi dovrebbe elargire il decreto di scioglimento, è un caso…??, con questa sentenza  il consiglio dei ministri del governo italiano si arroga unilateralmente il diritto di veto e di applicazione su tutto il legiferare del Parlamento Siciliano e dei lavori del Governo Siciliano, quindi di cosa stiamo parlando…???
più commissariata di così come dovrebbe essere…..!!!

Se si cita l’art 8 dello Statuto Siciliano, in cui viene espresso che;

Il commissario dello di cui all’art 27 può proporre al governo dello stato lo scioglimento dell’Assemblea Regionale per persistente violazione del presente Statuto. il decreto di scioglimento deve essere preceduto delle Assemblee legislative dello stato.

L’ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative.

Tale commissione indice le nuove elezioni per l’assemblea Regionale nel termine di tre mesi.

 

a)      Intanto dobbiamo precisare che ad oggi, tramite la sentenza n° 255 della corte costituzionale,la figura del commissario dello stato italiano per la Sicilia non esiste più.

b)      Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalle Assemblee legislative dello stato, quindi sia del parlamento italiano che dal Parlamento Siciliano.

c)       I membri della commissione devono essere scelte da entrambi le Assemblee legislative, quindi sia il parlamento dello stato che il Parlamento Siciliano.

d)      Tale commissione entro e non oltre tre mesi indice le elezioni Regionali.

in questo caso però si dovrebbero citare anche gli Art. 26 – 27 – 28 – 29 e 30 dello Statuto Siciliano;

ART. 26

L' Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell' esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall' Assemblea regionale.

(Dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale - sentenza n.6 del 1970)

ART. 27

Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l' Alta Corte i giudizi di cui agli artt. 25 e 26, e, in questo ultimo caso, anche in mancanza di accusa da parte dell' Assemblea Regionale.

ART. 28

Le leggi dell' Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall' approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l' Alta Corte.

ART. 29

L' Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni della ricevuta delle medesime.

Decorsi otto giorni, senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia dell' impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dall' impugnazione senza che al Presidente regionale sia pervenuta da parte dell' Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella "Gazzetta Ufficiale della Regione".

ART. 30

Il Presidente regionale, anche su voto dell' Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all' art. 27, possono impugnare per incostituzionalità davanti all' Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

 

Da tutto questo possiamo dedurre che la storia di 68 anni di politica istituzionale-governativa italo-Siciliana si continua a ripetere, lo Statuto Siciliano viene puntualmente usato a PRO o a DISCAPITO del Popolo Siciliano, in rispetto alle esigenze personali politico-economico- amministrative, sia dai politici italiani che dai suoi referenti politici Siciliani, ascari e traditori della Sicilia e del Popolo Siciliano.

Quindi chi ancora continua a parlare di attuazione dello Statuto Siciliano, di commissariamenti governativi, di autodeterminazione fiscale (autonomia in chiave moderna o di linguaggio politico di ultima generazione) o è ignorante o in mala fede.
 

Noi del MLNSikulo, rivolgendoci al Popolo Siciliano possiamo dire solo questo;

oggi più che mai non possiamo e non dobbiamo rimettere il nostro futuro, quello dei nostri figli, dei nostri nipoti e delle nuove generazioni, nelle mani di questi politici corrotti, clientelari e mafiosi, visto che già loro il futuro c’è lo hanno tolto.

AUTODETERMINAZIONE come Diritto Internazionale dei Popoli, unica via per avere non solo un futuro migliore, ma per far si che ci sia un futuro…………….

 

ANimus TUus DOminus