Dipartimento Economia e Finanze - IL FALLIMENTO TOTALE DELLA COMUNITA EUROPEA - da Economia Per i Cittadini di Domenica 7 aprile 2013

IL FALLIMENTO TOTALE DELLA COMUNITA EUROPEA STA QUA IN QUESTI ARTICOLI DEL TRATTATO DI LISBONA OVVERO LA COSTITUZIONE EU

da Economia Per i Cittadini (Note) il Domenica 7 aprile 2013 alle ore 18.44

UNIONE EUROPEA TRATTATI CONSOLIDATI CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI TITOLO
PREAMBOLO


SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI

 

(1),DETERMINATI a porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei,DECISI ad assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale dei loro Stati,eliminando le barriere che dividono l'Europa,ASSEGNANDO ai loro sforzi per scopo essenziale il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli[....]

TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 3
(ex articolo 2 del TUE)
3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

TITOLO II
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
Articolo 9
Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

SEZIONE 2
AIUTI CONCESSI DAGLI STATI
Articolo 107
(ex articolo 87 del TCE)
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni i cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

TITOLO IX
OCCUPAZIONE
Articolo 145
(ex articolo 125 del TCE)
Gli Stati membri e l'Unione, in base al presente titolo, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 146
(ex articolo 126 del TCE)
1. Gli Stati membri, attraverso le loro politiche in materia di ccupazione,contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 145 in modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione adottati a norma dell'articolo 121,paragrafo 2.

2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo, in base alle disposizioni dell'articolo 148.

Articolo 147
(ex articolo 127 del TCE)
1. L'Unione contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri nonché sostenendone e, se ecessario,integrandone l'azione. Sono in questocontesto rispettate le competenze degli Stati membri.

2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato.

Articolo 148
(ex articolo 128 del TCE)

1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione nell'Unione e adotta le conclusioni del caso.

2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione,previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del comitato per l'occupazione di cui all'articolo 150, elabora annualmente degli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione.
Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma dell'articolo 121,paragrafo 2. C 83/112 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010 112 Trattati consolidati

3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle principali misure adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2.

4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può, se lo considera opportuno sulla base di detto esame,rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.

5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio europeo una relazione annuale comune in merito alla situazione dell'occupazione nell'Unione e all'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione.

Articolo 149
(ex articolo 129 del TCE)
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, possono adottare misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonché a promuovere
approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota.
Tali misure non comportano l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli stati membri.

Articolo 150
(ex articolo 130 del TCE)
Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, previa consultazione del Parlamento europeo,istituisce un comitato per l'occupazione a carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro. Il comitato è incaricato di:

— seguire la situazione dell'occupazione e le politiche in materia di occupazione negli Stati membri e nell'Unione,

— fatto salvo l'articolo 240, formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo 148.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato consulta le parti sociali.
Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.

TITOLO X
POLITICA SOCIALE

Articolo 151
(ex articolo 136 del TCE)
L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso,una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire
un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.

Articolo 152
L'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia.
Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione contribuisce al dialogo sociale.

Articolo 156
(ex articolo 140 del TCE)
Per conseguire gli obiettivi dell'articolo 151 e fatte salve le altre disposizioni dei trattati, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dal presente capo, in particolare per le materie riguardanti:

— l'occupazione,

— il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro,

— la formazione e il perfezionamento professionale,

— la sicurezza sociale,

— la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali,

— l'igiene del lavoro;

— il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.

Articolo 157
(ex articolo 141 del TCE)
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

TITOLO XI
IL FONDO SOCIALE EUROPEO
Articolo 162
(ex articolo 146 del TCE)
Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo sociale europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno dell'Unione le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la
formazione e la riconversione professionale.

B. DICHIARAZIONI RELATIVE A PROTOCOLLI ALLEGATI
AI TRATTATI

49. Dichiarazione concernente l'Italia
La conferenza prende atto del fatto che il protocollo concernente l'Italia, allegato nel 1957 al trattato che istituisce la Comunità economica europea, quale modificato in occasione dell'adozione del trattato sull'Unione europea, precisava quanto segue:

«LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO risolvere taluni problemi particolari che interessano l'Italia,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato:

GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ PRENDONO ATTO del fatto che il governo italiano è impegnato nell'esecuzione di un programma decennale di espansione economica che mira a sanare gli squilibri strutturali dell'economia italiana, in
particolare grazie all'attrezzatura delle zone meno sviluppate nel Mezzogiorno e nelle isole e alla creazione di nuovi posti di lavoro per eliminare la disoccupazione;

RICORDANO che tale programma del governo italiano è stato preso in considerazione e approvato nei suoi principi e nei suoi obiettivi da organizzazioni di cooperazione internazionale di cui essi sono membri;

RICONOSCONO che il raggiungimento degli obiettivi del programma italiano risponde al loro interesse comune;

CONVENGONO, onde agevolare il governo italiano nell'adempimento di tale compito, di raccomandare alle istituzioni della Comunità di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dal trattato,ricorrendo in particolare a un adeguato impiego delle risorse della Banca europea per gli investimenti e del Fondo sociale europeo;

RITENGONO che le istituzioni della Comunità debbano considerare, ai fini dell'applicazione del trattato, lo sforzo che l'economia italiana dovrà sostenere nei prossimi anni, e l'opportunità di evitare che insorgano pericolose tensioni, in particolare per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti o il livello dell'occupazione, tensioni che potrebbero compromettere l'applicazione del trattato in Italia;

RICONOSCONO in particolare che, in caso di applicazione degli articoli 109 H e 109 I, si dovrà aver cura che le misure richieste al governo italiano salvaguardino il compimento del suo.

https://europa.eu/pol/pdf/qc3209190itc_002.pdf#nameddest=article119