Dipart. GIUSTIZIA: Le due Facce dello Statuto Siciliano

 Per parlare di Statuto Siciliano, bisogna fare un'accurata contrapposizione tra lo Statuto nella suo testo originale e tutte le modifiche attuate nel corso degli anni, dalla sua integrazione all'interno della costituzione italiana, fino ad oggi.

Chi oggi parla di Statuto mostrandolo solo nel suo testo originale come accettato da Re Umberto II° con Regio Decreto Legislativo n° 455 del 15 maggio 1946, non fa informazione corretta, non si può parlare di Statuto senza mostrare le due facce dello Statuto.
 Messo alla visualizzazione dei Siciliani nel suo testo originale, anche un analfabeta che non sa ne leggere ne scrive lo vede come la soluzione di tutti i problemi della Sicilia, sia legislativi che economici, e non è una visione distolta, nel suo testo originale, lo Statuto Siciliano, ci poneva e ci pone giuridicamente, come uno Stato federato allo Stato centrale italiano, con la stragrande maggioranza delle competenze allo Stato Siciliano.  Anche se dopo essere stato integrato nella costituzione italiana nel 1948 e con l’abolizione dell’Alta Corte Siciliana nel 1957, unico organo costituzionale  garante all’applicazione di quello che ne era rimasto di quello Statuto, quella forma giuridica è rimasta solo sulla carta, mai applicata tranne in qualche punto come baratto tra la classe politica Siciliana che ha governato e lo Stato centrale italiano, ha scopi politici, economici e di privilegi personali dei deputati Siciliani.

Un’informazione corretta, ma soprattutto per onesta politica, obbliga chi propone lo Statuto Siciliano, sia come testo statutario che come progetto politico,forma proposta da un decennio da molti politici Siciliani nelle loro campagne elettorali, a mettere in visualizzazione ai Siciliani, anche tutte le modifiche apportate nel corso degli anni, a partire dal 1948 ad oggi, cosi da dare una panoramica completa della capacità legislativa e giuridica di cui oggi realmente dispone lo Statuto Siciliano

Le due Facce dello Statuto Siciliano

La prima modifica importante che delegittimo lo Statuto Siciliano, è la sua forma giuridica.
Da Statuto Regione Siciliana
come da Regio Decreto Legislativo n° 455 del 15 maggio 1946
che cita così;
Articolo Unico
E’ Approvato, nel testo allegato, firmato, d’ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei Ministrui
Lo Statuto Regione Siciliana
A Statuto della < Regione Siciliana >
come da legge Costituzionale del 26 febbraio 1948 approvata nell’Assemblea Costituente del 31 gennaio 1948 a Roma
che cita così;
Art. 1
Lo Statuto della Regione Siciliana (la definizione giusta come da RDL è Statuto Regione Siciliana, tutti sappiamo che aggiungendo una proposizione articolata in una frase, cambia anche il significato) , approvato col Decreto Legislativo del 15 maggio 1946 n° 455 (regio decreto legislativo) fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell’Art. 116 della Costituzione.
Ferma restandola procedura di revisione preceduta dalla Costituzione, le modifiche, ritenute necessarie dallo Stato o dalla Regione saranno, non oltre due anni  dall’entrata in vigore della presente legge(quindi dal 1951 in poi tutte le modifiche apportate allo Statuto Siciliano Sono Incostituzionali) , approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, udita l’Assemblea Regionale della Sicilia ( la definizione giuridica esatta è Assemblea Regionale Siciliana)
Infatti l’Art. 1 all’interno dello Statuto della Regione Siciliana ( e non come giuridicamente esatto Statuto Regione Siciliana), approvato nell’Assemblea Costituente del 30-31 gennaio 1948 a Roma cita così;
Statuto della «Regione siciliana»
Art. 1.
La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità, politica dello Stato italiano, sulla base dei princìpi democratici che ispirano la vita della Nazione.
La città di Palermo è il capoluogo della Regione.
Tutto questo in modo del tutto illegale da parte dell’Assemblea Costituente e dei deputati Siciliani che rappresentavano l’ARS in quell’Assemblea e che lo Anno votato è approvato, visto che da Regio Decreto Legislativo n° 455 del 15 maggio 1946, lo Statuto Siciliano doveva essere integrato nella forma giuridica e nel testo originario come citato all’interno del RDL;
Ordiniamo che il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi 15 maggio 1946

 

Accumunando lo Statuto Siciliano, alle autonomie concesse in loco ad altre Regioni in quella stessa Assemblea, delegittimando la Sicilia da Stato federato a Regione autonoma.

Tutte le Modifiche apportate allo Statuto Siciliano

Approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455; REGIO DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 1946.pdf (205 kB)
Convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; legge costituzionale del 26 febbraio 1948.pdf (83857)
Modificato dalla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1; modificato Legge costituzionale 23 febbraio 1972.pdf (104561)
Modificato e integrato dalla legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3. Modificato e integrato dalla legge costituzionale 12 aprile 1989.pdf (107218)
Modificato e integrato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. Modificato e integrato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001.pdf (135180)

Norme attuative dello Statuto:
purtroppo non siamo in possesso dei testi di queste norme, non sono rintracciabili neanche all’ineterno del sito ufficiale della Regione Siciliana, la pagina del sito regionale è stata aggiornata a partire dal 1992.
D.L.vo 25 marzo 1947, n. 204;
D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;
D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;
D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878;
D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138;
D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133;
D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113;
D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510;
D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977;
D.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111;
D.P.R. 5 agosto 1961, n. 784;
D.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825;
D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
D.P.R. 20 giugno 1969, n. 495;
D.P.R. 30 agosto 1975, n. 635;
D.P.R. 30 agosto 1975, n. 636;
D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637;
D.P.R. 12 novembre 1975, n. 913;
D.P.R. 1° luglio 1977, n. 684;
D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 143;
D.P.R. 29 gennaio 1982, n. 125;
D.P.R. 13 maggio 1985, n. 245; D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
D.P.R. 5 gennaio 1986, n. 50.

Il Dipart. Giustizia del GP del MLNSikulo continuerà la sua ricerca sulle modifiche apportate allo Statuto, qualsiasi aggiornamento sarà pubblicato sul link

note;
Il testo originario dello Statuto è riportato in GIALLO;
le modifiche apportate dalla legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, sostitutive di quelle apportate dalla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 e le sostituzioni connesse alla sentenza n. 38 del 9 marzo 1957 della Corte costituzionale, sono riportate in carattere sottolineato;
le modifiche apportate dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, sono riportate in CORSIVO e tra le virgolette;
il testo dichiarato incostituzionale è riportato in rosso.

 

Testo dello Statuto

Consigliamo a tutti i lettori di scaricare il pdf del Testo Oroginale dello Statuto Siciliano qui sotto.
Per un'essatto confronto dei due testi.

Art. 1

La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione. La città di Palermo è il capoluogo della Regione.

 

TITOLO I
Organi della Regione

Art. 2
Organi della Regione sono:
l'Assemblea, la Giunta e il "Presidente della Regione". "Il Presidente della Regione" e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

 

Assemblea regionale 

 

Art. 3

L'Assemblea regionale è costituita di novanta Deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale "in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali."

L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica. I deputati regionali rappresentano l'intera Regione.
"L'ufficio di Deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo."

 

Art. 4
L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale.

Art. 5
I Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.

Art. 6
I Deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.

Art. 7
I Deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all'Assemblea.

 
 

Art. 8

Il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento dell'Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto. Il decreto di scioglimento dev’essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato. L'ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative. Tale Commissione indìce le nuove elezioni per l'Assemblea regionale nel termine di tre mesi.
"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al secondo e al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale."

"Art. 8-bis"
"Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei Deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalità determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale. Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale il Presidente e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione."
 

"Sezione II
Presidente della Regione"
e Giunta regionale

"Art. 9"
"Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale. Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione. La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi. La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione."
"Art. 10"
"L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione. In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi."
 

TITOLO II
Funzioni degli organi regionali
Sezione I
Funzioni dell'Assemblea regionale
 

Art. 11
L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale, o di almeno venti Deputati.

 
"Art. 12"
"L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun Deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali. Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi." 

I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali. I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

 

Art. 13

Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti, se mancanti della firma del "Presidente della Regione" e degli Assessori competenti per materia. Sono promulgati dal "Presidente della Regione" decorsi i termini di cui all'art. 29, comma secondo, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione. Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione, compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

 
"Art. 13-bis"
"Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalità del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo."
 

Art. 14

L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

a)      agricoltura e foreste; b) bonifica;
c) usi civici; d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
f) urbanistica;
g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; h) miniere, cave, torbiere, saline;
i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale;
 l) pesca e caccia; m) pubblica beneficenza ed opere pie;
n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
q) stato giudico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
s) espropriazione per pubblica utilità.

Art. 15
Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione Siciliana. L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

Art. 16
L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti dal presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale.

Art. 17
Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

a)    comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
b) igiene e sanità pubblica;
c) assistenza sanitaria;
d) istruzione media e universitaria;
e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
g) annona; h) assunzione di pubblici servizi;
 i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

 
"Art. 17-bis"
"Le leggi di cui all'articolo 3, primo comma, all'articolo 8-bis, all'articolo 9, terzo comma, e all'articolo 41-bis sono sottoposte a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'Assemblea regionale."
 

Art. 18

L'Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.

Art. 19

L'Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale. L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato: All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione. Sezione II Funzioni del Presidente della Regione e della Giunta regionale

Art. 20

Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13 comma primo e secondo, 19 comma primo, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono una attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato. Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

Art. 21

Il Presidente è capo del Governo regionale e rappresenta la Regione. Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per l'esplicazione di singole funzioni statali. Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione. (1)

Art. 22

La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazioni e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.

TITOLO III Organi giurisdizionali

Art. 23

Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione. Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile. I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato. (2)

Art. 24

[E' istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominati in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica. Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte. L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.]

 

Art. 25

La Corte costituzionale giudica sulla costituzionalità:
a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;
b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente Statuto ed ai fini dell'efficacia dei medesimi entro la Regione.

 

Art. 26

L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall'Assemblea regionale. (4)

 

Art. 27

Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso la Corte costituzionale i giudizi di cui agli artt. 25 (5) [e 26 e, in quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale]. (6)

 

Art. 28

Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnare davanti alla Corte costituzionale.

 

Art. 29

La Corte Costituzionale decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime. Decorsi otto giorni, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta da parte della Corte costituzionale sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

 

Art. 30

Il Presidente della Regione, anche su voto dell'Assemblea regionale, 

ed il Commissario di cui all'art. 27, possono (6) 

può impugnare per incostituzionalità davanti alla Corte Costituzionale le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

 

TITOLO IV
Polizia

Art. 31
Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale.
Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato.
Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale, congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.
Il Presidente ha anche diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola, dei funzionari di polizia. Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.

TITOLO V
Patrimonio e finanza

Art. 32
I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

Art. 33
Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico ed artistico da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati al pubblico servizio della Regione.

Art. 34
I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

Art. 35
Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

Art. 36
Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati della medesima. Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto.

Art. 37
Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

Art. 38
Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici. Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale. Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

Art. 39
Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato. Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale. Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi del lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.

Art. 40
Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione. E' però istituita presso il Banco di Sicilia, finché permane il regime vincolistico sulle valute, una camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

Art. 41
Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.

Disposizioni finali e transitorie
"Art. 41-bis"
"Le disposizioni relative alla forma di governo di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e diretto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall'Assemblea regionale, l'Assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso."
"Art.41-ter"
"Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale."
 

Art. 42
L'Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell'Assemblea regionale, che avrà luogo, a cura del Governo dello Stato, entro tre mesi dall'approvazione del presente Statuto, in base alla emanante legge elettorale politica dello Stato. Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono, però, determinate in numero di nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il numero dei Deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.

Art. 43
Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per l'attuazione del presente Statuto.

 

NOTE:

(1) Con sentenza n. 92 del 22-26 marzo 1999 la Corte costituzionale ha dichiarato che non spetta al Presidente della regione siciliana partecipare al Consiglio dei ministri per la deliberazione di un disegno di legge in relazione all'intero suo contenuto anziché alle sole disposizioni di esso aventi ad oggetto materie concernenti un interesse differenziato della stessa regione siciliana; ha dichiarato, altresì, che non spettava al Presidente della regione siciliana partecipare al Consiglio dei ministri, nella seduta del 27 settembre 1996, per la deliberazione del disegno di legge contenente "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", collegato al disegno di legge finanziaria per il 1997, in relazione all'intero suo contenuto.

 

(2) Con il D.P.R. 5 aprile 1978, n. 204, è stato istituito il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, al quale sono state attribuite le funzioni consultive e giurisdizionali già spettanti alle sezioni regionali del Consiglio di Stato in dipendenza del D.L.vo 6 maggio 1948, n. 645.

 

(3) Per effetto della sentenza n. 38 del 9 marzo 1957 la Corte Costituzionale ha stabilito che la competenza in materia di giurisdizione costituzionale attribuita all'Alta Corte per la Sicilia dall'art. 25 dello Statuto deve ritenersi assorbita in quella della Corte Costituzionale. Quella dell'Alta Corte è stata ritenuta una competenza provvisoria destinata a scomparire con l'entrata in funzione della Corte Costituzionale, come risulta esplicitamente dalla VII disposizione transitoria della Costituzione. Pertanto le parole Alta Corte debbono intendersi riferite alla Corte costituzionale.

 

(4) La Corte Costituzionale con sentenza n. 6 del 22 gennaio 1970 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo.


(5) La Corte Costituzionale con sentenza n. 545 del 14 dicembre 1989 ha dichiarato la caducazione del potere del Commissario dello Stato di impugnativa delle leggi e dei regolamenti statali.


(6) La Corte Costituzionale con sentenza n. 6 del 22 gennaio 1970 ha dichiarato la illegittimità costituzionale di tale parte dell'articolo.